STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DI PADRE RASCHI"

ARTICOLO 1.
COSTITUZIONE

L'Associazione "Amici di Padre Raschi" è un'organizzazione non lucrativa ispirata dagli insegnamenti e dalla fede del Padre Bonaventura Maria Raschi, O.F.M. Conv., Predicatore e Confessore, Fondatore con Giliana Faglia del Santuario della "Immacolata Concezione Fonte della Misericordia" sul monte Borriga in via Monte Fasce a Genova.
L'Associazione ha una durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2.
SCOPO

Scopo dell'Associazione è quello di conservare la memoria storica delle opere e del pensiero di Padre Bonaventura Maria Raschi e di diffonderne la conoscenza .
Il perseguimento di tale scopo avviene attraverso la divulgazione, anche in forma scritta, degli insegnamenti e del pensiero del Padre, attraverso la raccolta di notizie, dichiarazioni, documentazioni, pubblicistica e quant'altro relativi ad avvenimenti riconducibili alla Sua attività.
A tale fine l'Associazione può svolgere ogni attività culturale, editoriale, sociale, e organizzativa idonea.

ARTICOLO 3.
SOCI

L’adesione all’Associazione è volontaria e avviene con le modalità nel seguito indicate.
I Soci possono essere:
- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari
I Soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.
I Soci ordinari sono coloro che aderiscono successivamente all’Associazione condividendo le finalità di cui all'articolo 2.
I Soci onorari sono coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, per la notorietà e la positiva immagine che, con la loro presenza, possono recare all'Associazione.


ARTICOLO 4.
ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Sono soci, oltre a quanti partecipano alla costituzione dell’Associazione approvando il presente statuto, coloro che, essendo intenzionati a cooperare per la realizzazione delle finalità di cui all’art.2, presentino domanda di ammissione al consiglio direttivo, il quale delibererà in merito a maggioranza assoluta dei membri.
L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo domanda di recesso presentata dal socio.
I soci possono essere esclusi dall'Associazione in caso di comportamento contrario alle finalità della stessa, o comunque ad esse pregiudizievoli.
Contro i provvedimenti del consiglio direttivo in materia di ammissione è ammesso il ricorso all'assemblea da presentarsi alla sede dell'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
I soci sono tenuti al versamento della quota associativa stabilita di anno in anno e si obbligano all’osservanza delle deliberazioni degli organi sociali.
Per i soci onorari non sarà dovuta la quota associativa annua, ma potranno intervenire e votare in assemblea.
Il socio non ha nulla a pretendere dall’Associazione a nessun titolo.
I nomi dei soci sono trascritti in apposito registro consultabile da tutti gli aderenti all’associazione.

ARTICOLO 5.
ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:
- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario e vice segretario
- Collegio dei Revisori

ARTICOLO 6.
ASSEMBLEA

L’assemblea è l’organo sovrano dell’ associazione.
Possono partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed i soci onorari.
L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno.
L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza, sia su iniziativa del Presidente, sia in seguito a domanda motivata da almeno un terzo dei soci.
La comunicazione è effettuata con invito, sottoscritta dal Presidente o dal Vice Presidente, attraverso i mezzi d’uso consueti almeno 15 giorni prima della data fissata. Essa conterrà l'elenco degli argomenti da trattare.
Compiti dell’assemblea in sede ordinaria sono:
1. Approvare le linee del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Approvare il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo, come predisposto dal Consiglio Direttivo.
3. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
4. Deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.
5. Decidere su ricorsi proposti contro provvedimenti del Consiglio Direttivo, in materia di ammissione, che siano sottoposti al suo esame.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dai votanti.
Compiti dell’assemblea in sede straordinaria sono:
1. Deliberare le modificazioni del presente statuto.
2. Deliberare lo scioglimento dell’Associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio.
3. Deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge od allo statuto .
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’Assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all’ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione è indispensabile la presenza di almeno 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.
L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell’Associazione, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell’Associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente, od in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.
Le funzioni di segretario verranno svolte dal segretario dell'Associazione o da persona delegata dal Presidente.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere rappresentato da un altro socio munito di delega scritta. Nessun socio può essere munito di più di una delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto a seconda di quello che decide il presidente dell’Assemblea.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al presidente.

ARTICOLO 7.
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è composto di 7 membri.
Il consiglio, al suo interno, eleggerà il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I componenti del consiglio che non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio stesso.
Il consiglio direttivo è convocato in seduta ordinaria nei mesi di aprile e di settembre di ogni anno. Può inoltre essere convocato in seduta straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia a seguito di domanda motivata da almeno due componenti.
Per la validità delle sedute del consiglio direttivo occorre la presenza di almeno quattro componenti. In seno al consiglio non è ammessa delega.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio.
Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.
Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di membro del consiglio direttivo non sono remunerate.
I processi verbali delle deliberazioni del consiglio direttivo sono riportati sul libro dei verbali del consiglio direttivo e sono redatti dal segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da un componente del consiglio designato dal Presidente e sono sottoscritti da tutti coloro che vi hanno partecipato. Qualora qualcuno rifiuti o non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale.
Compiti del consiglio direttivo sono:
1. Disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto.
2. Promuovere e predisporre le iniziative per realizzare le finalità di cui all’art. 2, facendole approvare dall’assemblea dei soci.
3. Curare l’organizzazione dell’attività dell’associazione deliberandone le relative spese.
4. Predisporre i bilanci consuntivi e preventivi.
5. Decidere in merito all’apertura di C/C postali e bancari.
6. Curare la corretta tenuta del libro dei soci, del registro dei verbali di assemblea, del registro delle riunioni del consiglio.
7. Determinare la misura della quota associativa annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

ARTICOLO 8.
PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo stesso, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento dell’associazione facendosi portavoce delle idee, delle opinioni e delle aspettative di soci.
Ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Cura l’attuazione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo.
Assume diritti ed obblighi per conto dell’associazione quando preventivamente autorizzato dal consiglio e/o dall’assemblea.
Stabilisce le iniziative da intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell’associazione, sottoponendolo all’approvazione del consiglio direttivo.
In caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo possono essere assunti dal Presidente, il quale, in tal caso, convoca al più presto il consiglio per la ratifica dei provvedimenti stessi.
Il Presidente può delegare proprie specifiche funzioni a singoli membri del Consiglio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, anch'egli nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, tali funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di nomina o, in caso di pari anzianità di nomina, dal più anziano di età.

ARTICOLO 9.
VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente rappresenta l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente.
Affianca il Presidente in tutte le iniziative.

ARTICOLO 10.
SEGRETARIO

Il segretario è scelto e nominato dal consiglio direttivo fra i suoi membri.
È chiamato a redigere secondo verità i verbali delle riunioni dell’assemblea, delle riunioni e delle delibere del consiglio direttivo.
È responsabile della consistenza di cassa e deve rendicontare al consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’associazione nello svolgimento dell’attività sociale. A tal fine può essere coadiuvato da un vice segretario dallo stesso incaricato.
Cura il disbrigo delle questioni correnti secondo le direttive impartite dal Presidente.

ARTICOLO 11.
COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori dei conti è un organo composto da tre membri nominati dall’assemblea dei soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nessun membro del collegio dei revisori può essere membro del consiglio direttivo.
Possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo; vigilano sulla gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo all’operato del segretario.
Esaminano il bilancio annuale e lo stato patrimoniale dell’associazione, redigendone una relazione firmata da presentare all'assemblea; accertano la regolare tenuta della contabilità sociale e verificano la consistenza di cassa.

ARTICOLO 12.
PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
1. Contributi, erogazioni e lasciti diversi.
2. Avanzi di gestione.
3. Ogni altro bene e/o diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo (eredità. legati e donazioni) nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Le entrate sociali sono costituite da:
1. Quote sociali annuali nella misura stabilita dal consiglio direttivo.
2. Contributi volontari conseguenti alle iniziative assunte dall’Associazione nel rispetto delle finalità istituzionali.
3. Ogni eventuale entrata derivante all’Associazione a qualsiasi legittimo titolo.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita ed è indivisibile finché dura l’Associazione.
Le quote ed i contributi associativi versati volontariamente o su indicazione del consiglio sono intrasmissibili e non rimborsabili.

ARTICOLO 13.
SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:
1. Conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo.
2. Impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini.
3. Ogni altra causa che dovesse compromettere le aspirazioni di fondo che animano l’associazione e/o dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, vagliando anche l’ipotesi di destinarlo ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe od a fine di pubblica utilità.

ARTICOLO 14.
NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel presente statuto, e per le eventuali controversie, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti.

Genova, 8 novembre 2002

Firma di tutti i Soci Fondatori