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   ARTICOLO 1. 
        COSTITUZIONE  
        
    L'Associazione "Amici di Padre Raschi" è un'organizzazione 
    non lucrativa ispirata dagli insegnamenti e dalla fede del Padre Bonaventura 
    Maria Raschi, O.F.M. Conv., Predicatore e Confessore, Fondatore con Giliana 
    Faglia del Santuario della "Immacolata Concezione Fonte della Misericordia" 
    sul monte Borriga in via Monte Fasce a Genova. 
    L'Associazione ha una durata a tempo indeterminato. 
      ARTICOLO 2. 
        SCOPO 
  Scopo dell'Associazione è quello di 
    conservare la memoria storica delle opere e del pensiero di Padre Bonaventura 
    Maria Raschi e di diffonderne la conoscenza .  
    Il perseguimento di tale scopo avviene attraverso la divulgazione, anche in 
    forma scritta, degli insegnamenti e del pensiero del Padre, attraverso la 
    raccolta di notizie, dichiarazioni, documentazioni, pubblicistica e quant'altro 
    relativi ad avvenimenti riconducibili alla Sua attività.  
    A tale fine l'Associazione può svolgere ogni attività culturale, 
    editoriale, sociale, e organizzativa idonea. 
      ARTICOLO 3. 
        SOCI 
  L’adesione all’Associazione è 
    volontaria e avviene con le modalità nel seguito indicate. 
    I Soci possono essere:  
    - Soci fondatori  
    - Soci ordinari  
    - Soci onorari  
    I Soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione. 
     
    I Soci ordinari sono coloro che aderiscono successivamente all’Associazione 
    condividendo le finalità di cui all'articolo 2. 
    I Soci onorari sono coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà 
    del Consiglio Direttivo, per la notorietà e la positiva immagine che, 
    con la loro presenza, possono recare all'Associazione.  
        
        ARTICOLO 4. 
        ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
  Sono soci, oltre a quanti partecipano alla 
    costituzione dell’Associazione approvando il presente statuto, coloro 
    che, essendo intenzionati a cooperare per la realizzazione delle finalità 
    di cui all’art.2, presentino domanda di ammissione al consiglio direttivo, 
    il quale delibererà in merito a maggioranza assoluta dei membri. 
    L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo domanda di recesso 
    presentata dal socio.  
    I soci possono essere esclusi dall'Associazione in caso di comportamento contrario 
    alle finalità della stessa, o comunque ad esse pregiudizievoli.  
    Contro i provvedimenti del consiglio direttivo in materia di ammissione è 
    ammesso il ricorso all'assemblea da presentarsi alla sede dell'Associazione 
    entro 30 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.  
    I soci sono tenuti al versamento della quota associativa stabilita di anno 
    in anno e si obbligano all’osservanza delle deliberazioni degli organi 
    sociali. 
    Per i soci onorari non sarà dovuta la quota associativa annua, ma potranno 
    intervenire e votare in assemblea. 
    Il socio non ha nulla a pretendere dall’Associazione a nessun titolo. 
    I nomi dei soci sono trascritti in apposito registro consultabile da tutti 
    gli aderenti all’associazione. 
      ARTICOLO 5. 
        ORGANI 
  Sono Organi dell'Associazione:  
    - Assemblea dei soci 
    - Consiglio Direttivo  
    - Presidente  
    - Vice Presidente 
    - Segretario e vice segretario 
    - Collegio dei Revisori  
       ARTICOLO 
        6. 
        ASSEMBLEA 
  L’assemblea è l’organo sovrano 
    dell’ associazione. 
    Possono partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento 
    della quota associativa annuale ed i soci onorari. 
    L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. 
    L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno. 
     
    L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta 
    lo richiedano motivi d'urgenza, sia su iniziativa del Presidente, sia in seguito 
    a domanda motivata da almeno un terzo dei soci. 
    La comunicazione è effettuata con invito, sottoscritta dal Presidente 
    o dal Vice Presidente, attraverso i mezzi d’uso consueti almeno 15 giorni 
    prima della data fissata. Essa conterrà l'elenco degli argomenti da 
    trattare.  
    Compiti dell’assemblea in sede ordinaria sono: 
    1. Approvare le linee del programma di attività per l’anno sociale, 
    su proposta del Consiglio Direttivo. 
    2. Approvare il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo, come predisposto 
    dal Consiglio Direttivo. 
    3. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. 
    4. Deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il 
    Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle. 
    5. Decidere su ricorsi proposti contro provvedimenti del Consiglio Direttivo, 
    in materia di ammissione, che siano sottoposti al suo esame. 
    Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta 
    dai votanti. 
    Compiti dell’assemblea in sede straordinaria sono: 
    1. Deliberare le modificazioni del presente statuto. 
    2. Deliberare lo scioglimento dell’Associazione in conformità 
    a quanto previsto dal presente statuto, la nomina del liquidatore e la devoluzione 
    del patrimonio. 
    3. Deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base 
    alla legge od allo statuto . 
    In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, 
    è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci 
    e delibera validamente a maggioranza semplice. 
    In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, 
    è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti 
    e delibera validamente a maggioranza semplice. 
    La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo 
    la prima. 
    Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile 
    la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora 
    per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’Assemblea 
    potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo 
    all’ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque 
    sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. 
    Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione 
    è indispensabile la presenza di almeno 4/5 dei soci ed il voto favorevole 
    dei 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il 
    quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente 
    comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole 
    dei 4/5 dei presenti. 
    L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre 
    presieduta dal Presidente dell’Associazione, o, in sua assenza o impedimento, 
    dal Vice Presidente dell’Associazione o, in mancanza di questo, dal 
    socio fondatore più anziano presente, od in mancanza anche di questo, 
    dal socio ordinario più anziano presente.  
    Le funzioni di segretario verranno svolte dal segretario dell'Associazione 
    o da persona delegata dal Presidente.  
    Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere rappresentato da un altro 
    socio munito di delega scritta. Nessun socio può essere munito di più 
    di una delega.  
    Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto a 
    seconda di quello che decide il presidente dell’Assemblea.  
    Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su 
    apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte 
    insieme al presidente. 
      ARTICOLO 7. 
        CONSIGLIO DIRETTIVO 
  Il Consiglio Direttivo è l’organo 
    di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato 
    di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
    Il Consiglio Direttivo è composto di 7 membri.  
    Il consiglio, al suo interno, eleggerà il Presidente, il Vice Presidente, 
    il Segretario. 
    I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere 
    riconfermati.  
    I componenti del consiglio che non intervengano per tre volte consecutive 
    alle sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.  
    La decadenza è pronunciata dal consiglio stesso.  
    Il consiglio direttivo è convocato in seduta ordinaria nei mesi di 
    aprile e di settembre di ogni anno. Può inoltre essere convocato in 
    seduta straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia 
    per iniziativa del Presidente, sia a seguito di domanda motivata da almeno 
    due componenti.  
    Per la validità delle sedute del consiglio direttivo occorre la presenza 
    di almeno quattro componenti. In seno al consiglio non è ammessa delega. 
    L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni 
    annue del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. 
    Alla sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando 
    il primo dei non eletti. 
    Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio. 
     
    Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto quando si tratta di questioni 
    concernenti persone.  
    Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di membro del consiglio direttivo 
    non sono remunerate.  
    I processi verbali delle deliberazioni del consiglio direttivo sono riportati 
    sul libro dei verbali del consiglio direttivo e sono redatti dal segretario 
    dell'Associazione o, in sua assenza, da un componente del consiglio designato 
    dal Presidente e sono sottoscritti da tutti coloro che vi hanno partecipato. 
    Qualora qualcuno rifiuti o non possa firmare, ne viene fatta menzione nel 
    verbale.  
    Compiti del consiglio direttivo sono: 
    1. Disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea 
    dei soci in conformità al presente statuto. 
    2. Promuovere e predisporre le iniziative per realizzare le finalità 
    di cui all’art. 2, facendole approvare dall’assemblea dei soci. 
    3. Curare l’organizzazione dell’attività dell’associazione 
    deliberandone le relative spese. 
    4. Predisporre i bilanci consuntivi e preventivi. 
    5. Decidere in merito all’apertura di C/C postali e bancari. 
    6. Curare la corretta tenuta del libro dei soci, del registro dei verbali 
    di assemblea, del registro delle riunioni del consiglio. 
    7. Determinare la misura della quota associativa annuale da sottoporre all’approvazione 
    dell’assemblea. 
      ARTICOLO 8. 
        PRESIDENTE 
    
    Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo, ha la rappresentanza 
    legale dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo stesso, cura l'esecuzione 
    delle deliberazioni del consiglio. 
    Il Presidente è responsabile generale del buon andamento dell’associazione 
    facendosi portavoce delle idee, delle opinioni e delle aspettative di soci. 
    Ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei 
    riguardi dei soci che dei terzi. 
    Cura l’attuazione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo. 
    Assume diritti ed obblighi per conto dell’associazione quando preventivamente 
    autorizzato dal consiglio e/o dall’assemblea. 
    Stabilisce le iniziative da intraprendere per la realizzazione del programma 
    annuale dell’associazione, sottoponendolo all’approvazione del 
    consiglio direttivo. 
    In caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo 
    possono essere assunti dal Presidente, il quale, in tal caso, convoca al più 
    presto il consiglio per la ratifica dei provvedimenti stessi.  
    Il Presidente può delegare proprie specifiche funzioni a singoli membri 
    del Consiglio.  
    In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte 
    dal Vice Presidente, anch'egli nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno. 
    In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, tali funzioni sono svolte 
    dal consigliere più anziano di nomina o, in caso di pari anzianità 
    di nomina, dal più anziano di età.  
      ARTICOLO 9. 
        VICE PRESIDENTE 
  Il Vice Presidente rappresenta l’associazione 
    in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a 
    farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente. 
    Affianca il Presidente in tutte le iniziative. 
      ARTICOLO 10. 
        SEGRETARIO 
  Il segretario è scelto e nominato dal 
    consiglio direttivo fra i suoi membri.  
    È chiamato a redigere secondo verità i verbali delle riunioni 
    dell’assemblea, delle riunioni e delle delibere del consiglio direttivo. 
    È responsabile della consistenza di cassa e deve rendicontare al consiglio 
    direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’associazione 
    nello svolgimento dell’attività sociale. A tal fine può 
    essere coadiuvato da un vice segretario dallo stesso incaricato. 
    Cura il disbrigo delle questioni correnti secondo le direttive impartite dal 
    Presidente. 
      ARTICOLO 11. 
        COLLEGIO DEI REVISORI 
  Il collegio dei revisori dei conti è 
    un organo composto da tre membri nominati dall’assemblea dei soci; durano 
    in carica tre anni e sono rieleggibili. 
    Nessun membro del collegio dei revisori può essere membro del consiglio 
    direttivo. 
    Possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo; 
    vigilano sulla gestione amministrativa dell'associazione, con particolare 
    riguardo all’operato del segretario. 
    Esaminano il bilancio annuale e lo stato patrimoniale dell’associazione, 
    redigendone una relazione firmata da presentare all'assemblea; accertano la 
    regolare tenuta della contabilità sociale e verificano la consistenza 
    di cassa. 
      ARTICOLO 12. 
        PATRIMONIO 
  Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile 
    ed è costituito da: 
    1. Contributi, erogazioni e lasciti diversi. 
    2. Avanzi di gestione. 
    3. Ogni altro bene e/o diritto di cui l’Associazione sia entrata in 
    possesso a titolo legittimo (eredità. legati e donazioni) nel rispetto 
    delle norme di legge vigenti. 
    Le entrate sociali sono costituite da: 
    1. Quote sociali annuali nella misura stabilita dal consiglio direttivo. 
    2. Contributi volontari conseguenti alle iniziative assunte dall’Associazione 
    nel rispetto delle finalità istituzionali. 
    3. Ogni eventuale entrata derivante all’Associazione a qualsiasi legittimo 
    titolo. 
    Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da 
    quelle per le quali l’Associazione è stata costituita ed è 
    indivisibile finché dura l’Associazione. 
    Le quote ed i contributi associativi versati volontariamente o su indicazione 
    del consiglio sono intrasmissibili e non rimborsabili. 
      ARTICOLO 13. 
        SCIOGLIMENTO 
  Lo scioglimento dell’associazione è 
    deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi: 
    1. Conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta 
    di conseguirlo. 
    2. Impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei 
    soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini. 
    3. Ogni altra causa che dovesse compromettere le aspirazioni di fondo che 
    animano l’associazione e/o dovesse impedire lo svolgimento dell’attività. 
    In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei soci, in sessione 
    straordinaria, deciderà in merito alla destinazione del patrimonio 
    residuo, vagliando anche l’ipotesi di destinarlo ad altre associazioni 
    non lucrative con finalità analoghe od a fine di pubblica utilità.   
      ARTICOLO 14. 
        NORME GENERALI 
  Per quanto non contemplato nel presente statuto, 
    e per le eventuali controversie, si fa riferimento al Codice Civile ed alle 
    disposizioni di legge vigenti. 
  Genova, 8 novembre 2002 
      Firma di tutti i Soci Fondatori    |